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La riforma Cartabia - focus sul processo civile

  • 04/01/2023

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Negli ultimi giorni è stato approvato l'emendamento del Governo alla Legge di bilancio 2023 che anticipa l'entrata in vigore della Riforma civile Cartabia al 28 febbraio 2023, prevista in origine per il 30 giugno 2023. Pertanto, con la riforma del processo civile, verranno introdotte anche importanti novità e modifiche in materia di processo telematico, oltre a quelle norme già emanate in via d'urgenza durante la pandemia COVID-19, dove viene aggiunto il "Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale".

La riforma, in primo luogo, in merito alla fase introduttiva, mira a concentrare nella prima udienza una serie di adempimenti ulteriori in capo alle parti, allo scopo di far sì che il thema decidendum e il thema probandum siano già definiti.

Tuttavia, il Giudice, chiamato a svolgere le verifiche preliminari, avrà la facoltà di favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato; facoltà che finora era prevista solo a contrario, nell’ambito del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., in cui il Giudice, accertata la necessità di svolgere l’attività istruttoria del rito ordinario, ha la facoltà di mutare il procedimento sommario in quello ordinario.

Dunque, la “nuova” prima udienza dovrebbe assumere un ruolo centrale nel processo di primo grado e l’intervento sull’art. 183 c.p.c. mira a creare una fase preparatoria che, in concreto, però, rischia di allontanare il momento in cui le parti si troveranno effettivamente davanti al Giudice. Giudice che dovrebbe assumere una vera e propria gestione del processo che passa anche attraverso l’introduzione dell’obbligo di calendarizzazione della causa fin dall’udienza di prima comparizione. Infatti, nella calendarizzazione il Giudice dovrà anche tenere conto del nuovo termine di massimo 90 giorni tra la prima udienza e l’udienza di assunzione dei mezzi di prova. In tale contesto, nella fase istruttoria e per tutta la durata del processo, il Giudice dovrà prediligere la trattazione cartolare delle udienze o da remoto, diffusa durante l’emergenza epidemiologica.

Inoltre, fra le varie modifiche, la Riforma prevede la soppressione dell’udienza per il giuramento del CTU e stabilisce che l’udienza di precisazione delle conclusioni si terrà mediante lo scambio di note scritte.

La Riforma in questione, quindi, incide anche sulla fase decisoria e sugli scritti conclusivi, dove è previsto che il Giudice nel fissare l’udienza finale, assegni: (i) per la precisazione delle conclusioni, un termine perentorio non superiore a 60 giorni prima dell’udienza; e (ii) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo rinunzia, termini perentori non superiori a 30 e 15 giorni prima dell’udienza. La decisione, invece, verrà depositata entro 30 giorni dall’udienza finale.

 Infatti, la riduzione dei termini per le memorie di replica potrebbe, invece, determinare una notevole compressione del diritto di difesa che non troverebbe giustificazione nella sola esigenza di ridurre i termini del rito.

Mentre, per quanto riguarda il "Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale”, tra le più importanti novità, diviene obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti e documenti di causa in tutte le fasi del processo e viene introdotto alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie l'art. 196 quater.

Tuttavia, da una prima lettura del testo del nuovo articolo si evince che viene definitivamente sancita l'obbligatorietà del deposito telematico per tutti gli atti e documenti nei procedimenti dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello introducendo anche l'obbligo del deposito innanzi alla Corte di Cassazione e finalmente anche al Giudice di Pace. Sempre lo stesso art. 196 quater introduce l'obbligo per il capo dell'ufficio giudiziario di comunicare sul sito istituzionale il mancato funzionamento e la relativa autorizzazione al deposito cartaceo, identica comunicazione dovrà avvenire al ripristino del sistema.

Inoltre, vi sono notevoli modifiche anche in materia di notificazione a mezzo PEC ai sensi della L. 53/94

Pertanto, viene modificata la normativa prevista dalla L. 53/94 in materia di notificazione a mezzo PEC, nello specifico le modifiche riguardano in particolare l'art. 3 bis e l'art.4 della L. 53/94 viene inoltre aggiunto l'art. 3 ter.

In breve, dopo il comma 1 viene inserito il comma 1-bis con la novità più rilevante, ovvero viene reso definitivamente valido il registro IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco ai fini della notifica a mezzo PEC alle PA. Di questo registro, come a conoscenza di molti, non utilizzabile per un lungo periodo, ne era stato recentemente consentito il suo utilizzo per effetto della normativa emergenziale art. 28 DL 76/2020 a condizione che nel registro PP.AA. non fosse presente l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione. Successivamente, al comma 2 viene modificato il riferimento all'art. 16 undecies DL 179/12 e sostituito con il nuovo art. 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, che prevede le modalità di attestazione delle conformità nelle notifiche previste dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto.

Invece, con la modifica al comma 3 viene finalmente posto fine alla annosa questione, di fatto già chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019, relativa al perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, che non si perfeziona più per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, ma al momento della generazione della ricevuta di consegna. La suddetta modifica al comma 3, di fatto recepisce le modifiche effettuate all'articolo 147 c.p.c. ove dopo il primo comma, viene aggiunto quanto segue: "Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari".

Da un’attenta lettura si evince l'introduzione dell'obbligo per l'avvocato di notificare mediante PEC gli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile e nel caso in cui il destinatario: (i) abbia l'obbligo di avere un domicilio digitale presente in pubblici elenchi come ad es. liberi professionisti ed imprese, (ii) abbia scelto spontaneamente di avere un domicilio digitale previsto dall'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (ad es. il domicilio digitale delle persone fisiche).

Mentre per quanto riguarda la tutela delle notifiche a mezzo PEC effettuate nei confronti di soggetti obbligati